Uno pneumatico usato, ma ancora utilizzabile, può essere rivalutato prima di essere classificato come rifiuto e rientrare nella definizione di PFU (pneumatico fuori uso).

Il riutilizzo degli pneumatici usati rappresenta una soluzione efficace per evitare che questi diventino rifiuti: l’80% dei materiali originali viene infatti riutilizzato durante il processo di ricostruzione degli pneumatici, che consiste nel dotarli di un nuovo battistrada per poi rimetterli sul mercato. Questi pneumatici ricostruiti trovano la loro principale applicazione nei parchi autocarri a lunga percorrenza, ma sono utilizzati anche da fuoristrada, furgoni, macchinari agricoli, escavatori e aeromobili.

Recupero dei rifiuti: in cosa consiste

Il concetto di recupero dei rifiuti è ampio. L’ articolo 183, comma 1, lettera t) del Dlgs 152/2006 lo definisce come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”, per cui comprende tutte le operazioni che possono influire sul risparmio di materia prima.

La raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia o di altro materiale rientrano tutti nell’ambito del recupero. Tuttavia, non tutte le operazioni di gestione dei rifiuti hanno lo stesso valore, e il “Codice ambientale” stabilisce nell’ambito dei criteri di priorità per la gestione dei rifiuti il seguente ordine:

  • Preparazione per il riutilizzo: operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che preparano i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento.
  • Riciclaggio: operazioni attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Questo include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o per riempimenti.
  • Recupero di altro tipo, come il recupero di energia.
  • Smaltimento in discarica

Recupero degli pneumatici

Se proviamo ad applicare questa gerarchia alla filiera del recupero degli pneumatici — escludendo il riutilizzo degli pneumatici usati anche con ricostruzione degli pneumatici non divenuti rifiuto, che in quanto attività di prevenzione va sempre preferito – otterremo le seguenti priorità:

  1. ricostruzione degli pneumatici diventati rifiuti (preparazione per il riutilizzo);
  2. recupero di materia dagli Pfu (riciclaggio);
  3. recupero di energia dagli Pfu (recupero di altro tipo);
  4. smaltimento in discarica degli Pfu (possibile solo per gli Pfu di largo diametro).

In generale, il “Codice ambientale” sancisce che le attività di recupero dei rifiuti necessitano di preventiva Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dall’Ue o dal Ministero dell’Ambiente per l’”End of Waste” per quella specifica categoria di rifiuto.

Gli iter autorizzativi per gli impianti di trattamento degli PFU sono regolamentati dall’articolo 208 del Dlgs 152/2006 (Autorizzazione unica, o Autorizzazione ordinaria), che costituisce titolo a costruire e a esercire l’impianto, e dal Dm 5 febbraio1998 (Procedura semplificata per rifiuti non pericolosi), che regola il recupero di materia, il recupero di energia e la messa in riserva per il settore degli pneumatici.

Ai sensi dell‘articolo184-ter del Dlgs 152/06, ” …un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici….” in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso regolamenti del Ministero dell’Ambiente.

Nell’ambito della disciplina dei PFU, tale decreto è stato recepito a livello nazionale dal Dm Ambiente 31 marzo2020, n. 78 (“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), dettando così i criteri e i requisiti tecnici da rispettare affinché la “gomma vulcanizzata” – ovvero la gomma derivante dalla frantumazione dei Pfu qualificati come rifiuto – cessi di essere un rifiuto per acquisire la qualifica di “gomma vulcanizzata granulare (Gvg)“, utilizzabile per soli scopi specifici (indicati nell’allegato 2 del provvedimento).

Parametri da ricercare nella gomma vulcanizzata

Tra i parametri e rispettivi limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento, vi sono: